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Legge 3
agosto 2004, n. 206 “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e
delle stragi di tale matrice”
Le disposizioni di questa legge si
applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di
tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se
coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti.
Per tali soggetti è previsto il
riconoscimento di un aumento figurativo di dieci anni di versamenti
contributivi ai fini pensionistici per coloro che hanno subito
un’invalidità permanente inferiore all’80% della capacità lavorativa;
l’equiparazione ai grandi invalidi di
guerra di coloro che hanno subito un’invalidità permanente peri o
superiore all’80% della capacità lavorativa nonché diritto immediato alla
pensione diretta;
elargizione fino ad un massimo di euro
200.000,00 in proporzione alla percentuale di invalidità riportata;
assegno vitalizio di euro 1.033,00 in
caso di invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità
lavorativa;
in caso di decesso versamento ai
superstiti aventi diritto di due annualità della pensione di
reversibilità;
assistenza
psicologica a carico dello stato per le vittime ed i loro familiari,
nonché esenzione dalla partecipazione alla
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